Unioni civili

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

COME SI FA?

Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.

La richiesta, compilata direttamente allo Sportello, deve contenere: il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; la insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016.

Una volta ricevuta la richiesta, l'Ufficiale di Stato Civile effettua una preliminare indagine sui presupposti della maggiore età e della identità di sesso (ad esempio acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione) e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16; in pratica, la copia integrale dell’atto di nascita (dove sono riportate le varie annotazioni), il certificato di residenza, ecc., così come avviene normalmente per le pubblicazioni di matrimonio.

Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.

COSA OCCORRE?

  • Richiesta scritta in carta semplice o su apposito modello disponibile presso l'Ufficio sottoscritta da entrambe le parti
  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21-5-2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

DOVE?

Ufficio Matrimoni - Via Madonna della Croce 189

tel. 080.3165701/14/39 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ORARI DI APERTURA UFFICI

LUNEDì MARTED' MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00 08.15-11.00
/ / / 16.00-18.00 /
 
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