Con la cittadinanza italiana si acquisisce lo status di cittadino italiano, con i conseguenti diritti e i doveri che discendono.
Gli atti di cittadinanza sono di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile presso l'Ufficio cittadinanza , mentre la certificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana viene rilasciata dall' Ufficio Anagrafico competente.
La cittadinanza può essere concessa nei seguenti casi indicati sommariamente:
- discendenza di sangue (jure sanguinis) presentando istanza all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza;
- matrimonio con un cittadino italiano, trascorsi due anni dall'evento, purchè residenti in Italia (la cittadinanza non è concessa in caso di separazione o divorzio) presentando domanda direttamente alla Prefettura. Nel caso di cittadino straniero residente all'estero la domanda, decorsi i tre anni dall'evento, deve essere presentata al Consolato d'Italia competente;
- continuativa residenza in Italia (es. residenza per 10 anni per cittadini extracomunitari e 4 anni per cittadini comunitari) presentando domanda direttamente alla Prefettura;
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni sino al compimento della a maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare entro i 19 anni. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza .La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare permesso di soggiorno ed è iscritto all'Anagrafe.