INTITOLAZIONE VIE, STRADE, PIAZZE, PARCHI PUBBLICI
L'area di circolazione è rappresentata da ogni spazio del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità . Ogni area deve avere una propria denominazione attribuita secondo la normativa vigente, da indicarsi su targhe di materiale resistente.
I privati cittadini, gli Enti o le Associazioni possono proporre al Sindaco del Comune di Altamura l'intitolazione a personaggi o avvenimenti storici delle aree di circolazione, così come le aree verdi.
Tali richieste devono essere correlate da una breve ma completa biografia dei personaggi di cui si intende chiedere l'intitolazione, comprensiva di luogo e data di nascita e di morte.
I nuovi nomi da assegnare avranno preferenza se strettamente correlati dalla storia della città e del suo territorio e dovranno avere di norma una rilevanza nazionale o internazionale.
E' possibile inviare la richiesta di intitolazione anche per posta elettronica utilizzando la modulistica a fondo pagina.
ITER PROCEDURALE
Le richieste pervenute dovranno essere esaminate, in via preliminare, dalla Commissione Consultiva di Toponomastica e quindi seguire l'iter procedurale previsto dalla legge, che consiste nella successiva approvazione da parte della Giunta Comunale e nell'autorizzazione espressa dalla Prefettura di Bari.
NORMATIVA - NOTIZIE UTILI
Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto o del Sottoprefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione (art. 1 della Legge n. 1188/1927).
Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni (art. 2 della Legge n. 1188/1927):
Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti . Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori (art. 3 della Legge 1188/1927).
Le disposizioni degli artt. 2 e 3, non si applicano alle persone della famiglia reale, nè ai caduti in guerra o per la causa nazionale.
E' inoltre facoltà del Prefetto consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla nazione.
Ogni nuova denominazione sarà pienamente operativa solo dopo che avrà ottenuto le indispensabili autorizzazioni e solo dopo di esse si potrà procedere all'eventuale cerimonia di intitolazione ufficiale dell'area di circolazione, dell'area verde.
NORMATIVA
Legge 23 giugno 1927, n. 1188 - "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei".
CONTATTI
Ufficio Toponomastica - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165724.30 - fax 0803141755
pec. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 | 08.15-11.00 |
/ | / | / | 16.00-18.00 | / |