Descrizione
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti richiede una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale.
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti richiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Il pagamento dei diritti di segreteria si effettua direttamente sullo Sportello Telematico Polifunzionale tramite il sistema del PagoPA.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 69/2021 sono state fissate le modalità di accesso agli atti degli archivi del servizio Edilizia Privata, ovvero adeguamento diritti e visura-determinazione tariffa costi di riproduzione. DGC 69/2021
Salvo i casi di sospensione o di differimento, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se la domanda è ammissibile il richiedente può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accoglimento della domanda contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.
L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.
Se la domanda è incompleta l'ufficio competente lo comunica al richiedente entro dieci giorni, e il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa.
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di dieci giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della domanda. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda. Decorso questo termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla domanda.
Descrizione
Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per impianti alimentati da energia rinnovabile.
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è il procedimento disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, finalizzato alla realizzazione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili indicati nei paragrafi 11 e 12 delle “Linee Guida per l’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili” del 10/9/2010 (indicati in dettaglio nel modulo). Il proprietario dell’immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e degli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 241/90, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore ai fini della acquisizione da parte del Comune.
Documentazione da allegare alla domanda
Dichiarazione del progettista abilitato che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie; relazione tecnica; elaborati grafici; stralcio P.R.G. con indicazione dell’area di intervento; documentazione fotografica; documentazione catastale; progetto impianti ai sensi del DM 37/2008, se dovuti; elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete; dichiarazione asseverata del progettista che i lavori edilizi non rientrano fra quelli da denunciare ai sensi del DPR 380/01 capo IV parte II, o deposito pratica sismica o, autorizzazione sismica.
Termine di conclusione
Conclusione tramite silenzio assenso: si
30 gg. dalla completezza della documentazione.
La PAS deve essere presentata almeno trenta giorni prima di dare inizio ai lavori. Entro il termine di trenta giorni l’attività deve ritenersi assentita, salvo che il Comune, verificata la assenza di una o più delle condizioni prescritte, notifichi all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Nel caso debbano essere acquisiti atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione, una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino alla conclusione della conferenza di servizi.
Costi per l'utenza
Preventivamente alla presentazione della pratica dovranno essere pagati i diritti di segreteria il cui importo è indicato di seguito effettuando un versamento su conto corrente postale n. 18296707 o in alternativa con bonifico bancario (IBAN: IT09 J076 0104 0000 0001 8296 707) intestato a Comune di Altamura - Servizio Tesoreria ed indicando come causale: PAS - Nome e Cognome richiedente - (Interventi subordinati a Procedura Abilitativa Semplificata – art. 6 del D.Lgs. 28/2011) €.85,00.
Se del caso, fidejuissione assicurativa su progetto di dismissione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. n. 28/11 art. 6
- L.R. Puglia 44/2018
- L.R. Puglia 25/2012 (Regolazione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili) e s.m.i.
Modulistica per il procedimento
Descrizione
Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
- impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
- impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.
Modalità di presentazione
L'istanza e la relativa documentazione allegata deve essere firmata digitalmente e trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it .
Modulistica di riferimento
- Comunicazione inizio lavori.odt
- Comunicazione fine lavori.odt
- Cambio intestazione titolo abilitativo
- Cambio impresa esecutrice dei lavori
DEPOSITO PRATICHE SISMICHE art. 90-93-94 del DPR n. 380/2001
Si comunica che dal 17 MAGGIO 2021 la trasmissione di quanto sopra scritto avverrà esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- inviare a mezzo PEC all'indirizzo servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it i progetti strutturali e le relative integrazioni, le relazioni a strutture ultimate ed i certificati di collaudo statico in formato pdf , firmati digitalmente dal committente, o suo procuratore (come da apposita procura da allegare), dai tecnici incaricati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e dalle imprese esecutrici delle opere;
L'oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere composto nel seguente modo:
- per il deposito dei progetti: OGGETTO: Comune|Committente|Deposito progetto art. 93 (oppure 90 oppure 94)|Titolo del progetto;
- per il deposito delle relazioni a strutture ultimate: OGGETTO: Comune|Committente|Deposito relazione a strutture ultimate riferita al progetto prot. _______ del _______oppure titolo del progetto come da istanza di deposito;
- per il deposito dei certificati di collaudo statico: OGGETTO: Comune|Committente|Deposito certificato di collaudo statico riferito al progetto prot. _______ del _______oppure titolo del progetto come da istanza di deposito;
- per il deposito delle integrazioni: OGGETTO: Comune|Committente|Deposito integrazioni riferite al progetto prot. _______ del _______oppure titolo del progetto come da istanza di deposito;
- la PEC trasmessa verrà successivamente inviata alla Città Metropolitana da parte del SUE di questo Ente ed inviata alla PEC del mittente il numero di protocollo attribuito.
Il deposito della documentazione che NON rispetta le indicazioni su menzionate risulterà irricevibile.
Si ritiene opportuno ribadire, inoltre, che i progetti strutturali, di cui agli art. 90-93-94 del DPR n. 380/2001, dovranno essere predisposti utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente – www.cittametropolitana.ba.it[1] – nel rispetto dei contenuti minimi riportati nell'Elenco dell'Allegato 1 della Circolare n. 63622/2010, e dovranno essere completi di Informativa privacy , attestazione di versamento per oneri istruttori, di cui all'art. 33 della L.R. 10/2009, ed assolvimento telematico dell'imposta di bollo, nei casi in cui prevista.
[1] https://www.cittametropolitana.ba.it/istituzione/struttura-e-organizzazione/servizi/servizio-edilizia-patrimonio-e-locazioni/30-struttura-e-organizzazione/73-sezione-edilizia.html