16 Mar

Ordinanza Sindacale n.32 del 16 marzo 2021

Con l’Ordinanza sindacale n. 32 del 16 marzo 2021 si dispone, con effetto immediato e fino al 6 aprile 2021, quanto segue:

  1. la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi.

  2. il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali:

Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazzetta degli Atleti, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, Area esterna Infopoint.

  1. che l'attività di commercio presso il mercatino rionale di Via Rovereto, nella giornata del sabato, sia svolta osservando le seguenti prescrizioni:

  • tutti gli utenti del mercato sono obbligati a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e ad evitare assembramenti;

  • sia osservata la turnazione quindicinale dei posteggi secondo le seguenti modalità:

    • TURNO 2 (sabato 20 marzo e 03 aprile p.v.): posteggi identificati con numerazione pari (es. 2–4–6 etc.), compresi i posteggi B1, B2, 24 e 26 (esclusi i posteggi 20 e 22) (come da planimetrie all. 2a e 2b allegate all'Ord. Sind. n. 71/2020 modificate giusta nota prot. n. 86463 del 17/11/2020);

    • TURNO 1 (27 marzo p.v.): posteggi identificati con numerazione dispari (es. 1–3–5 etc.), compresi i posteggi A, 20 e 22 (come da planimetrie all. 1a e 1b allegate all'Ord. Sind. n. 71/2020 modificate giusta nota prot. n. 86463 del 17/11/2020);

  • è fatto obbligo agli operatori commerciali del mercato suddetto – pena la sospensione del titolo autorizzatorio – di:

    • indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine, visiere, etc.);

    • attrezzare presso ciascun posteggio un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio;

    • sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;

    • vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita, contingentare l'ingresso all'interno delle proprie postazioni e strutture di vendita, vigilare che gli avventori rispettino la distanza interpersonale minima di un metro, avvalendosi se necessario di specifico personale all’uopo incaricato.

Si rimanda al D.P.C.M. del 02 marzo 2021 e al Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021 per quanto non menzionato nel presente provvedimento.