Denominazione: Servizio Industria, Commercio, Artigianato - Pubblica Sicurezza
Denominazione del Settore di appartenenza: III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio
Ubicazione del Servizio: P.zza Matteotti (ex uffici poste)
Orari di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì 09,00 - 11,00 / martedì e giovedì pomeriggio 16,00 - 18,00
Dirigente del III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio: Arch. Giovanni Buonamassa
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lucia Casalino - tel: 080/3107303
Impiegati: Dott.ssa Teresa Marroccoli - tel: 080/3107423
Geom. Giovanni Creanza - tel: 080/3107426
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Documento in primo piano: Regolamento dehors
Avviso per i soggetti che non sono tenuti ad inoltrare istanza al SUAP
In attuazione - a partire dal 1 aprile c.a. - del "Regolamento per la disciplina di installazione e gestione dei dehors", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 10/12/2021 che stabiliva che gli effetti giuridici dello stesso erano da intendere "sospesi" a causa delle disposizioni dettate in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si allega fac simile dell'autocertificazione da compilare - e restituire corredata da documento d'identità all'indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - a cura dei soggetti titolari di attività di preparazione e/o vendita di prodotti destinati al consumo diretto che vogliano collocare all'esterno del proprio esercizio al massimo due tavolini con sedie o due panche di lunghezza massima di ml. 2,00 ciascuna e di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Allegati: comunicazione_per_esenti.docx
Modulistica per rinnovo dehors - Anno 2023
Il Servizio si occupa di avvio di attività produttive, autorizzazioni e concessioni per mercati, incentivi e supporto alle imprese.
A seguito di una Convenzione stipulata con Murgia Sviluppo il nostro Comune riceve telematicamente attraverso lo "SUAP", tutte le pratiche commerciali soggette a S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività).
Attività Servizio Commercio:
- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
L'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A
L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciato dal Comune dove questo si trova. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di 10 anni.
L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio, consente:
1. la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
2. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
Per ottenere l'autorizzazione di tipo A e relativa concessione del posteggio, all'interno dei mercati, ogni interessato deve presentare istanza, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito BANDO COMUNALE che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del regolamento comunale "Piano del Commercio su aree Pubbliche".
Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune, sede del posteggio, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Nell'ipotesi di cessione per causa di morte la comunicazione è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
L'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B:
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante, è rilasciata, in base alla nuova normativa (D.Lgs. n. 59/2010 ), dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
L'autorizzazione di tipo B abilita:
1. all'esercizio del commercio in forma itinerante;
2. all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
3. all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
4. alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
Per richiedere l'autorizzazione occorre presentare al Servizio SUAP apposita istanza.
In caso di vendita di prodotti alimentari occorre essere muniti di DIA Sanitaria del mezzo di trasporto.
Per poter svolgere l'attività di commercio in forma itinerante nel territorio comunale occorre presentare domanda di assegnazione di un posteggio fuori mercato al Servizio SUAP, con facoltà di scegliere un'area tra quelle individuate dal regolamento comunale e con facoltà di utilizzare più aree nella stessa giornata.
I "posteggi fuori mercato" sono regolamentati dall'art. 87 e successivi del Piano del Commercio su Aree Pubbliche" .
Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune, sede del posteggio, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
Nell'ipotesi di cessione per causa di morte la comunicazione è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
� artt. 65 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
� L.R. n. 24 del 2015;
� Piano comunale per il commercio su aree pubbliche
- elenco rinnovo concessioni
- Commercio in sede fissa
ESERCIZI DI VICINATO
Si definiscono "esercizi di vicinato" gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita fino a 250 mq.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 (art. 65, D.lgs. n. 59/2010 e art. 2, comma 3, R.R. n. 3/2011).
Anche la cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA (art. 2, comma 8, R.R. n. 3/2011), che può essere presentata al SUAP.
TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..
In caso dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
RIFERIMENTI NORMATIVI
- artt. 65 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11, recante "Nuova disciplina del commercio", e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 7 maggio 2008, n. 5, contenente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)";
- R.R. 11 marzo 2011, n. 3, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali";
INFO:
Murgia Sviluppo S.p.A. - Sportello Unico del Patto Territoriale Murgiano
Via 2 Giugno n. 12 - 70022 ALTAMURA (BA)
Tel. 080/3106256 - 3117185 - 3161042 Fax 080/3160581
- EDICOLE
I giornali quotidiani e periodici possono essere venduti in punti di vendita esclusivi, su aree pubbliche o in locali privati, o in punti di vendita non esclusivi, in cui la vendita di giornali avviene contestualmente alla vendita di generi di monopolio, carburanti, in bar, in esercizi commerciali, librerie.
La vendita di giornali può avvenire anche a carattere stagionale.
L'autorizzazione non è necessaria per la vendita - nelle sedi dei partiti - ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi - nelle sedi delle società editrici e nelle loro redazioni - delle pubblicazioni specializzate non distribuite in edicola - per la vendita ambulante e porta a porta effettuata dagli editori, distributori ed edicolanti - per la vendita in alberghi - per la vendita all'interno di strutture ad accesso riservato.
E' soggetta a Provvedimento Autorizzativo.
NORMATIVA
1. Legge 13 aprile 1999, n. 108 Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica;
2. Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108;
3. Piano Comunale delle edicole
- FORME SPECIALI DI VENDITA
Le forme speciali di vendita si suddividono in:
- vendita in spacci interni;
- vendita mediante apparecchi automatici;
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ;
- vendita a domicilio
L'inizio dell'attività, le variazioni (di superficie di vendita, di settore merceologico, di titolarità o gestione), il trasferimento e la cessazione delle forme speciali di vendita di cui al presente capo sono soggette a preventiva Segnalazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive, secondo le modalità dallo stesso stabilite dal D.P.R. 160/2010, e devono essere compilate sugli appositi modelli predisposti dagli Uffici, a pena di inammissibilità.
TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO
L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.
Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg..
In caso dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..