Libretto internazionale di famiglia
Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni) ed altre annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.
Viene aggiornato su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare. È valido in Italia e nella maggior parte degli stati europei.
Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall'autorità competente, quindi può essere presentato in sostituzione dei certificati che esso contiene.
L’esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia, per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.
COME SI FA?
La richiesta va effettuata direttamente presso il Servizio Stato Civile.
Può essere richiesto all’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.
COSA OCCORRE?
-
Matrimonio celebrato o trascritto ad Altamura.
QUANTO COSTA?
Il servizio è gratuito e non prevede bolli
DOVE?
Servizi Demografici - Ufficio Nascite - Via Madonna della Croce 189
tel. 080/3165714 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORMATIVA
Discordanze nelle Generalità - Richiesta di correzione/rettifica/annotazione
Serve per richiedere la correzione, rettifica o la ricostruzione di un atto di Stato Civile
CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
Chiunque abbia interesse a correggere gli errori materiali di scrittura in cui l’ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti di stato civile, deve presentare istanza all’ufficiale di stato civile del luogo in cui l’atto è stato registrato. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati.
L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.
- Istanza resa presso l'ufficio di stato civile del luogo in cui l'atto è stato registrato o istanza d'ufficio
INDICAZIONI SUL NOME
Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del regolamento Dpr 03/11/2000 n. 396, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Maria, Vittoria), può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.
- Aver attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del Dpr 396 del 03/11/2000) un nome composto da più elementi anche se separati tra loro
RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di una atto distrutto o smarrito o la formazione di una atto omesso o la cancellazione di una atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
COSA OCCORRE?
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Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
QUANTO COSTA?
La presentazione della domanda è gratuita.
DOVE?
Servizio Stato Civile - Sportello rilascio certificati
Tel. 080/3165709.10 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORMATIVA
Certificati anagrafici storici e originari
I certificati storici (es. residenza, stato di famiglia, ecc.) si riferiscono a date antecedenti alla data di richiesta e possono riguardare solo persone che sono o sono state residenti nel Comune.
Possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse ed hanno validità illimitata alla data di richiesta.
Per garantire il rispetto della norma, sui certificati rilasciati ai cittadini deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai Gestori di pubblici servizi”
COME SI FA?
La richiesta del certificato si fa direttamente allo sportello o tramite mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Al momento del ritiro il cittadino dev'essere già munito di marca da bollo (tranne nei casi esenti previsti dalla legge).
In caso di ricerche nei vecchi archivi (prima del 2002), verrà acquisita solo la richiesta e il certificato sarà rilasciato entro 30 giorni, previo appuntamento telefonico.
COSA OCCORRE?
-
Richiesta verbale o scritta su apposito modello disponibile presso l'Ufficio o in calce a questa pagina.
- 1 marca da bollo da 16 euro (tranne i casi esenti)
QUANTO COSTA?
La legge 8 giugno 1962, n. 604, alla tabella d) art. 6-bis, prevede che per i certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti, si applichi una spesa di € 5,15, se il certificato è rilasciato in bollo e di € 2,60, se il certificato è in esenzione dall’imposta di bollo.
DOVE?
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
Tel. 080/3165725.20.26.27.28 - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORMATIVA
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 445/2000
Art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183
Certificati anagrafici
I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali composizione della famiglia, residenza, nascita, matrimonio, stato libero, cittadinanza ecc.
I certificati hanno validità tre mesi. Per le disposizioni della Legge n. 183/2011, dall’1/1/2012 i certificati sono validi e utilizzabili solo se presentati a privati. Non possono più essere rilasciati ai cittadini certificati da produrre alle Pubbliche amministrazioni o ai Gestori di pubblici servizi. Costoro non possono più chiedere né accettare dai cittadini gli usuali certificati, ma sono obbligati a ricevere autocertificazioni, salvo poi effettuare direttamente le verifiche presso le Amministrazioni che detengono i dati.
QUANTO COSTA?
I certificati anagrafici rilasciati in esenzione dal bollo, per i casi previsti dalla legge, € 0,25.
I certificati anagrafici in bollo € 0,50 più la marca da bollo di € 16,00 da fornire a cura del richiedente.
DOVE?
Ufficio Anagrafe - Via Madonna della Croce 189
Tel. 080/3165725.0.6.7.8. - pec: anagrafeQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NORMATIVA
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 445/2000
Autenticazione di copie conformi all'originale
Attesta la conformità all'originale delle copie di documenti.
Può essere effettuata dal Pubblico ufficiale che lo ha emesso o presso il quale è depositato l'originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o, in via sostitutiva, presso lo sportello autentiche del comune.
Nel caso di atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione (es. pubblicazioni, titolo di studio o di servizio) l'autentica della copia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) con la quale il dichiarante attesta la conformità all'originale della copia prodotta.
E' esclusa la autenticazione della copia di un'altra copia, anche se a sua volta già autenticata.
COME SI FA?
L'interessato deve esibire il documento originale e una fotocopia del documento in originale, che riproduca integralmente e fedelmente l'originale senza omissioni.
L'autentica della copia di un documento da produrre ad una pubblica amministrazione può essere fatta dal dipendente competente a ricevere il documento, dietro esibizione dell'originale. In questo caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
COSA OCCORRE?
- Documento originale e la fotocopia da autenticare
1 marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate del documento (salvo casi di esenzione)
DOVE?
Ufficio Autentiche - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165709/10 pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ----------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
NORMATIVA
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 445/2000
Passaggio di proprietà auto/moto, autentica di firma
È possibile fare in Comune l’autentica della firma sul passaggio di proprietà di beni mobili registrati, quali automezzi, (compresi camions e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e imbarcazioni.
Se il veicolo è cointestato, è richiesta l'autentica di tutti i proprietari
Se il proprietario è un soggetto giuridico, è richiesta la visura camerale
Poichè i nuovi certificati di proprietà sono registrati solo informaticamente e non esiste quindi un cartaceo stampabile in fronte/retro, l'interessato deve compilare un modello di dichiarazione di vendita.
COME SI FA?
Il venditore e proprietario del veicolo (indicato nel Foglio Complementare per le auto immatricolate fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) compila e firma la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario comunale.
L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido.
Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:
- Gli sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto
- Gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA
- Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile
COSA OCCORRE?
- Certificato di proprietà (rilasciato dal PRA) del mezzo
- 1 marca da bollo da 16 euro
-
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Dati anagrafici, Indirizzo e Codice fiscale del compratore
- Indicazione della cifra pattuita
DOVE?
Ufficio Autentiche - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165709/10 pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ----------- 8.15-11.00 8.15-11.00
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Autenticazione di firma a domicilio
I cittadini inabilitati o impossibilitati a recarsi autonomamente presso gli Uffici comunali, per infermità permanente o temporanea, possono richiedere l'autenticazione della firma direttamente al proprio domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo ecc.
La richiesta, corredata dal certificato medico o dal certificato di ricovero, può essere fatta per se stessi o per conto di un parente.
COME SI FA?
La documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data, deve essere preventivamente consegnata allo Sportello Facile da parte di persona incaricata.
Allo sportello verrà fatta una verifica sull'atto e verrà apposta l'eventuale marca da bollo se la tipologia dell'atto la richiede.
COSA OCCORRE?
-
Documentazione da Autenticare già compilata ad esclusione della data e della firma
- 1 marca da bollo da 16 euro
DOVE?
Ufficio Autentiche - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165709/10 pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ----------- 8.15-11.00 8.15-11.00
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Altro...
Autenticazione di firma
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o ad una istanza è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà fatte per attestare fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.);
- istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio);
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone.
- passaggio di proprietà di bene mobili registrati (auto, moto, ecc.)
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata.
N.B. Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, quietanze liberatorie, ecc.).
AUTENTICA DI FIRMA IN CASI "SPECIALI"
Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Norme particolari infatti attribuiscono al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a:
- Consenso da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
- Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
- Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
- Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) (vedi specifico procedimento)
- Sottoscrizioni apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)
- Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)
AUTENTICAZIONE DI PIÙ SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE SIMULTANEAMENTE
Quando allo Sportello Autentiche si presentano contestualmente due o più persone che devono autenticare una propria sottoscrizione su una istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se l'atto non è esente dal bollo si apporrà una sola marca da bollo, altrimenti si apporranno tante marche da bollo quante sono le sottoscrizioni da autenticare (fanno eccezione le autenticazioni di sottoscrizione effettuate in occasione di un passaggio di proprietà di bene mobile registrato che scontano sempre e comunque una sola marca da bollo)
ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.
COSA FARE SE LA PERSONA E' IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE
- Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
- Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
- Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.
COME SI FA?
Bisogna presentarsi personalmente presso lo Sportello Autentiche con la documentazione da autenticare, debitamente compilata con esclusione della firma e della data che devono essere apposte di fronte all'ufficiale incaricato
Oltre il documento da autenticare, va presentata anche la marca da bollo (tranne nei casi esenti previsti dalla legge).
COSA OCCORRE?
Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
Documentazione da Autenticare
- 1 marca da bollo da 16 euro (tranne nei casi esenti)
DOVE?
Ufficio Autentiche - Via Madonna della Croce 189
tel. 080.3165709/10 pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARI DI APERTURA UFFICI
LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI
8.15-11.00 8.15-11.00 ----------- 8.15-11.00 8.15-11.00
--------- ---------- ---------- 16.00-18.00 ------
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
AVVISO
LA LEGGE DI BILANCIO DEL 27 DICEMBRE 2019 N. 160, CON L'ART. 1, COMMA 738, HA ABROGATO, CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2020, LA TASI CHE VIENE ASSORBITA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). PERTANTO, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI CONTENUTI NELLA PRESENTE PAGINA SONO VALIDI CON RIFERIMENTO AGLI ANNI DI IMPOSTA FINO AL 2019.
La TASI è il tributo comunale che concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, per i quali non è prevista una forma di compartecipazione diretta, da parte degli utenti, ai costi sostenuti dall’Ente.
La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai fini dell’applicazione dell’IMU: rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i coefficienti di legge, valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili, valore contabile per gli immobili interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non iscritti in catasto e classificabili in categoria D.
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La tassa deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.
AVVISO APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Si comunica che gli uffici del Servizio Tributi, con accesso da Piazza Matteotti, saranno aperti al pubblico, con le modalità e le limitazioni in precedenza comunicate, dal 09 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. Nel pomeriggio del giovedì gli uffici rimarranno chiusi al pubblico.
TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)
La Tosap ( tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ) , disciplinata dal capo II del D.Lgs. 507/93, è un tributo che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La Tosap è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o , in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tal fine , le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con atto regolamentare.
La Tosap è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, la cui durata è non inferiore all'anno, il soggetto passivo deve presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo .
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Le tariffe Tosap sono quelle determinate, secondo quanto previsto dal D.Lgs 507/93, dal regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 95 del 18/07/1994.
AVVISO
Il Centro Servizi Comunale, gestito dalla Servizi Locali S.p.a., sito in via Bari n. 110 (tel./fax 0803114594 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) - aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 - è a disposizione dei contribuenti per informazioni generali sulle modalità di applicazione della TOSAP. In conseguenza dell'attuale stato di emergenza COVID-19, in virtù delle vigenti disposizioni sanitarie, gli accessi al Centro Servizi possono essere regolamentati e/o subordinati a previo appuntamento.
AVVISO APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Si comunica che gli uffici del Servizio Tributi, con accesso da Piazza Matteotti, saranno aperti al pubblico, con le modalità e le limitazioni in precedenza comunicate, dal 09 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. Nel pomeriggio del giovedì gli uffici rimarranno chiusi al pubblico.
TARIG - Tassa Rifiuti Giornalieri (Mercati)
AVVISO APERTURA UFFICIO TRIBUTI
Si comunica che gli uffici del Servizio Tributi, con accesso da Piazza Matteotti, saranno aperti al pubblico, con le modalità e le limitazioni in precedenza comunicate, dal 09 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. Nel pomeriggio del giovedì gli uffici rimarranno chiusi al pubblico.